San Marino – La Suprema Magistratura negli Statuti del Seicento

di Chiara Macina

per Zoomma.news

Anticamente i Capitani Reggenti erano denominati Consules, così sono menzionati in un documento del 1244, concernente un acquisto del diritto di transito da parte del comune presso Guido di Cerreto, i primi conosciuti sono Filippo Da Sterpeto e Oddo Scarriddi, i successivi sono denominati uno Capitano l’altro Difensore, poi Capitano e Rettore, infine Capitani Reggenti.

Secondo quanto risulta dagli statuti del ‘600, sono eletti secondo la procedura in uso già negli ultimi decenni del Cinquecento. In primo luogo, l’elezione avviene ad ogni semestre, nessun Consigliere può essere nominato Capitano se non è trascorso un triennio dall’ultima volta che è salito alla suprema magistratura.

Questo riporta la rubrica XIII del libro I degli Statuti: “Stabiliamo e ordiniamo che dal numero del grande e general Consiglio nostro dei Sessanta per mezzo di schede si estraggano a sorte diligentemente, e fedelmente, in esso General Consiglio da adunarsi alla fine dei mesi di Marzo e di Settembre e dodici Membri ciascuno dei quali separatamente, posposto ogni privato interesse, alla presenza dei Capitani pro tempore, del Segretario del Comune, di due assistenti estratti prima a sorte dal numero dei Dodici che ultimamente sono stati Capitani e del Camerlengo o del procuratore del Fisco sia tenuto a nominare in segreto uno presente o non lungamente assente dalla giurisdizione della Terra di San Marino che stimi idoneo al governo della nostra Repubblica, che sia cittadino, originario, ed oriundo della nostra Terra, o territorio, dell’età di almeno venticinque anni”.

Prosegue poi la rubrica: ”Questi 12 uomini poscia separatamente uno dopo l’altro nel prefato Consiglio dei sessanta siano messi a scrutinio coi voti, cioè coi bossoli e con le palle, e i sei di loro che abbiano superati gli altri per pluralità dei suffragi, avuta considerazione del numero dei Consiglieri votanti, siano dai Capitani e dagli Assistenti e dal Cameralengo e dal Procuratore del Fisco predetti, scritti in tre schede e due per scheda, considerata la qualità delle persone, come parrà più conveniente”.

downloadSeguiva quindi la proclamazione nella Chiesa di San Pietro: ”E le suddette schede siano poste in un bossolo o cappello, onde poscia nella Chiesa di San Pietro, od altrove nella Chiesa della stessa plebale alla presenza dei predetti, e di altri cittadini a ciò chiamati dai Capitani, udita la Messa dello Spirito Santo all’altare del glorioso nostro Protettore San Marino, si estragga a sorte da un fanciullo diligentemente, rimosso ogni inganno, e frode una scheda, ed i descritti in essa, così cavata a sorte siano i Capitani per i futuri sei mesi”.

Si configura un sistema d’elezione in cui si combinano divino e avvedutezza umana, sorteggio e ballottaggio.

La carica è dotata di prestigio, l’incaricato non ha il potere di rifiutarla (St. 600, L I, rubr. XVIII).

Ai Capitani è affidata la rappresentanza della Repubblica, nella rubr. XIII del L. I si dice infatti: “E gli stessi Signori Capitani durante il loro ufficio tanto sedendo, quanto camminando e in qualsivoglia altro atto, precedano sempre, e comunque tutti gli ufficiali e qualunque altra persona, come quelli che rappresentano la sovranità della nostra Repubblica”.

A partire dalla seconda metà del 500 la duumvirale magistratura subisce diminuzione d’autorità, rispetto al periodo comunale.

In campo legislativo perde la presidenza dell’assemblea d’Arengo, a favore del Consiglio dei LX, condivide il potere esecutivo con altri magistrati quali il Camerlengo (riscossore introiti comunità) e il Massaro del Comune, per quanto concerne le competenze giudiziarie, possono sentenziare in civile e in penale. “Abbiano poi i predetti Capitani giurisdizione in civile e in penale di conoscere, definire e terminare tutte le singole cause civili, criminali, pure e miste e le cause vertenti fra gli uomini e le persone della predetta Terra, e suo contado, giurisdizione e distretto, e qualunque altra persona secondo la norma degli Statuti, o delle riformazioni del Comune della predetta Terra, le quali ora sono, od accadrà di fare in avvenire…(St.600, L I, rubr. XIII).

Nel 1505 risulta già essere costituito il Consiglio dei XII, il potere giurisdizionale dei Capitani è affiancato dal Commissario della Legge, che ha il compito di amministrare la giustizia, pur rimanendo in capo ai Capitani la titolarità della giurisdizione. Il sistema giudiziario sammarinese si è così arricchito grazie alla presenza del Consiglio dei XII e a quella del Procuratore del Fisco. Altri incarichi, seppur minori dei Capitani: visitare almeno una volta in un semestre i castelli di Serravalle, Faetano, Montegiardino, rendere conto dei lavori che risultassero urgenti (St. 600, L. I, rubr. L), provvedere alle munizioni e all a difesa della terra e a fine mandato acquistare a vantaggio pubblico un archibugio a cavalletto (st. 600, L.I, rubr. LIV), deporre in mano del Massaro 4 lire per ciascuno per le esigenze difensive del luogo (St. L.I, rubr. LV).

unnamedNella foto Pedini Vincenzo Capitano Reggente nei semestri:

1-4-1946  1-10-1946

1-10-1949  1-4-1950

1-4-1953  1-10-1953

daniela giuffrida

Autrice - International Member – GNS PRESS ASSOCIATION Scrittrice e Blogger freelance. Collabora con alcune testate on-line nazionali e siciliane. Attivista No Muos. Di cuore siciliano, instancabile attivista e documentarista delle lotte sociali, degli accadimenti della propria terra e non solo.

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